L’amministratore della comunione ha poteri limitati
L’amministratore ad acta nominato dall’autorità giudiziaria non gode delle prerogative che la legge attribuisce all’amministratore di condominio.. Il Tribunale di Siracusa , con la sentenza
AMMINISTRAZIONE CONDOMINI
AMMINISRAZIONE CONDOMINI
Grazie alla competenza acquisita nel settore, lo studio offre un servizio con la massima competenza tecnica, giuridica e amministrativa necessaria per la risoluzione di tutte le problematiche inerenti la gestione di un condominio, lavorando con passione ed elevata affidabilità nella gestione di complessi condominiali di differenti dimensioni. Lo Studio si avvale di una serie di strumenti tecnologici in grado di garantire conti trasparenti e documenti sempre reperibili.
I nostri punti di forza: Massima trasparenza di tutti gli atti relativi all’amministrazione Gestione computerizzata dei condomini Rendiconti chiari e leggibili: i bilanci condominiali sono corredati da scansione maniacale delle spese di condominio, individuando non solo le spese superflue, ma proponendo (all’occorrenza) partner e fornitori più competitivi e performanti per il mantenimento del condominio stesso. Ogni analisi dei documenti è sempre riassunta in una relazione dedicata.
Consulenze condominiali e immobiliari in tutta Roma Lo studio, forte della sua esperienza nella gestione di immobili e condomini, è a disposizione per verifiche contabili, assistenza ai condomini nei rapporti con le amministrazioni, assistenza nelle questioni condominiali, manutentive e assicurazioni condominiali.
L’esperienza di settore ed un team specializzato faranno il resto.
Lo studio dispone di professionisti di grande livello, pronti ad interventire a seconda dei settori di competenza.
L’assemblea ordinaria è annuale, va convocata entro sei mesi dalla chiusura della gestione e deve prevedere la presentazione e l’approvazione del rendiconto annuale, oltre alla nomina dell’amministratore per il nuovo anno. Le assemblee straordinarie sono convocate ogni volta che ce ne sia bisogno.
Nell’ambito dei suoi poteri sulle cose comuni, l’amministratore può scegliere le ditte fornitrici di servizi, l’assemblea ha il compito di vigilare approvando o meno il suo operato nell’assemblea di fine anno.
Uno degli obblighi dell’amministratore è riscuotere le quote dovute da tutti i condomini entro sei mesi dalla chiusura della gestione. Entro tale data è opportuno che egli abbia provveduto a sollecitare almeno due volte il pagamento del saldo dovuto. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Questo garantisce la continuità dei servizi per il condominio tutto.
La legge vieta all’amministratore di rappresentare i condomini in assemblea, le deleghe all’amministratore sono da considerarsi nulle e quindi inutili ai fini dei quorum assembleari.
Sono diplomata in Informatica, ho esperienza pluriennale nella Gestione Condominiale e tra le mie caratteristiche ritengo di poter vantare capacità di relazioni interpersonali e tempestività nella gestione e risoluzione delle necessità di ogni singolo Condòmino, essendo questa la mia unica attività.
L’amministratore ad acta nominato dall’autorità giudiziaria non gode delle prerogative che la legge attribuisce all’amministratore di condominio.. Il Tribunale di Siracusa , con la sentenza